Art. 1 - Nome e sede
Con la denominazione Movimento AvaEva è costituita un’associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile svizzero. L’Associazione è apartitica e aconfessionale. Ha sede presso il domicilio della coordinatrice.
Art. 2 - Scopi
L'Associazione non persegue alcun scopo lucrativo, commerciale o la realizzazione di un profitto. L’Associazione ha per scopo:
- incrementare la riflessione e lo scambio tra donne della generazione delle nonne
- stimolare l’interazione tra le generazioni
- dare voce alle rivendicazioni sociali della generazione delle nonne
- favorire lo sviluppo di contesti in cui le idee, le reti socio-politiche e i progetti a favore della generazione delle nonne possano consolidarsi.
Art. 3 - Socie
Possono diventare socie le donne interessate al perseguimento degli scopi di cui all’art. 2 e che versano il contributo sociale annuo stabilito dall’Assemblea.
Art. 4 - Organizzazione
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea
- Il Comitato
- le revisore dei conti
Art. 5 - Assemblea
L’Assemblea è l’organo superiore dell’Associazione e si compone di tutte le socie di cui all’art. 3.
L’Assemblea è convocata per iscritto con indicazione dell’ordine del giorno dal Comitato una volta all’anno almeno 30 giorni prima. Sono valide anche le convocazioni per posta elettronica. Il Comitato o 1/5 delle socie possono richiedere la convocazione di un’Assemblea straordinaria, con spiegazione del motivo, che dovrà tenersi entro i due mesi dalla domanda ogni qualvolta ve ne sia la necessità.
Eventuali proposte rivolte all’Assemblea vanno inoltrate per iscritto alla coordinatrice almeno 20 giorni prima.
Ogni socia ha diritto a un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi.
Art. 5.1 Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea ha le seguenti competenze:
- approva il rapporto annuale del Comitato
- approva i conti annuali ed il rapporto delle revisore dei conti
- vota il bilancio preventivo e stabilisce il contributo sociale annuale delle socie
- delibera in merito a proposte del comitato o delle socie che figurano all’ordine del giorno
- nomina e/o revoca le membre del Comitato e le revisore dei conti
- adotta e modifica lo Statuto dell’Associazione
- decide in merito allo scioglimento delll’Associazione ed alla liquidazione del patrimonio.
Art. 6 - Comitato
Il Comitato è composto da un minimo di tre e un massimo di sette membre nominate per un anno dall’Assemblea e rieleggibili. In linea di principio il Comitato è attivo a titolo onorifico, ha però diritto al rimborso delle spese sostenute. Prestazioni particolari di singole membre del Comitato possono essere risarcite in modo adeguato.
Art. 6.1 Competenze del Comitato
- Il Comitato mette in atto le decisioni dell’Assemblea, dirige l’Associazione, la rappresenta all’esterno e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi.
- Il Comitato può conferire un mandato a tempo determinato a una coordinatrice che avrà un voto consultivo. Il Comitato può inoltre conferire mandati a qualunque socie dell’Associazione o a persone esterne ad essa.
- Il Comitato è responsabile della gestione contabile e della presentazione dei conti all’Assemblea.
- Il Comitato si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all’Assemblea.
- Il Comitato può emanare regolamenti interni.
- Il Comitato si organizza da sé e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario.
- Il Comitato può decidere per corrispondenza o conferenza telefonica a condizione che nessuna membra abbia richiesto la discussione in riunione.
Art. 7 - Revisore dei conti
Due revisore elette dall’Assemblea verificano la gestione finanziaria dell’Associazione e presentano un rapporto all’Assemblea annuale ordinaria. Sono elette per un anno e sono rieleggibili.
Art. 8 - Mezzi
I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dai contributi sociali ordinari o straordinari delle socie, da possibili contributi pubblici e/o privati, da donazioni e lasciti, dai proventi delle attività dell’Associazione e da altre eventuali fonti.
Art. 9 - Esercizio sociale
L’esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 10 - Firma
Il Comitato designa le due persone aventi diritto di firma collettiva.
Art. 11- Responsabilità
Per gli obblighi finanziari dell’Associazione risponde solo il patrimonio dell’Associazione. È esclusa la responsabilità personale delle socie.
Art. 12 - Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con una maggioranza di due terzi delle socie presenti. L’eventuale saldo attivo verrà devoluto a un’organizzazione esente d’imposta con scopi analoghi della Svizzera italiana. Una ripartizione tra le membre è esclusa.
Approvato dall’Assemblea costitutiva il 16 maggio 2017 svoltasi a Giubiasco.
Entrato in vigore il 1° luglio 2017