Statuto Associazione AvaEva

Art. 1 - Nome e sede

Con la denominazione Movimento AvaEva è costituita un’associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile svizzero. L’Associazione è apartitica e aconfessionale. Ha sede presso il domicilio della coordinatrice.

 

Art. 2 - Scopi

L'Associazione non persegue alcun scopo lucrativo, commerciale o la realizzazione di un profitto. L’Associazione ha per scopo:

  1. incrementare la riflessione e lo scambio tra donne della generazione delle nonne
  2. stimolare l’interazione tra le generazioni
  3. dare voce alle rivendicazioni sociali della generazione delle nonne
  4. favorire lo sviluppo di contesti in cui le idee, le reti socio-politiche e i progetti a favore della generazione delle nonne possano consolidarsi.

Art. 3 - Socie

Possono diventare socie le donne interessate al perseguimento degli scopi di cui all’art. 2 e che versano il contributo sociale annuo stabilito dall’Assemblea.

 

Art. 4 - Organizzazione

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea
  • Il Comitato
  • le revisore dei conti

Art. 5 - Assemblea

L’Assemblea è l’organo superiore dell’Associazione e si compone di tutte le socie di cui all’art. 3.

L’Assemblea è convocata per iscritto con indicazione dell’ordine del giorno dal Comitato una volta all’anno almeno 30 giorni prima. Sono valide anche le convocazioni per posta elettronica. Il Comitato o 1/5 delle socie possono richiedere la convocazione di un’Assemblea straordinaria, con spiegazione del motivo, che dovrà tenersi entro i due mesi dalla domanda ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Eventuali proposte rivolte all’Assemblea vanno inoltrate per iscritto alla coordinatrice almeno 20 giorni prima.

Ogni socia ha diritto a un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi.

 

Art. 5.1  Competenze dell’Assemblea

L’Assemblea ha le seguenti competenze:

  1. approva il rapporto annuale del Comitato
  2. approva i conti annuali ed il rapporto delle revisore dei conti
  3. vota il bilancio preventivo e stabilisce il contributo sociale annuale delle socie
  4. delibera in merito a proposte del comitato o delle socie che figurano all’ordine del giorno
  5. nomina e/o revoca le membre del Comitato e le revisore dei conti
  6. adotta e modifica lo Statuto dell’Associazione
  7. decide in merito allo scioglimento delll’Associazione ed alla liquidazione del patrimonio.

Art. 6 - Comitato

Il Comitato è composto da un minimo di tre e un massimo di sette membre nominate per un anno dall’Assemblea e rieleggibili. In linea di principio il Comitato è attivo a titolo onorifico, ha però diritto al rimborso delle spese sostenute. Prestazioni particolari di singole membre del Comitato possono essere risarcite in modo adeguato.

 

Art. 6.1  Competenze del Comitato

  1. Il Comitato mette in atto le decisioni dell’Assemblea, dirige l’Associazione, la rappresenta all’esterno e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi.
  2. Il Comitato può conferire un mandato a tempo determinato a una coordinatrice che avrà un voto consultivo. Il Comitato può inoltre conferire mandati a qualunque socie dell’Associazione o a persone esterne ad essa.
  3. Il Comitato è responsabile della gestione contabile e della presentazione dei conti all’Assemblea.
  4. Il Comitato si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all’Assemblea.
  5. Il Comitato può emanare regolamenti interni.
  6. Il Comitato si organizza da sé e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario.
  7. Il Comitato può decidere per corrispondenza o conferenza telefonica a condizione che nessuna membra abbia richiesto la discussione in riunione.

 

Art. 7 - Revisore dei conti

Due revisore elette dall’Assemblea verificano la gestione finanziaria dell’Associazione e presentano un rapporto all’Assemblea annuale ordinaria. Sono elette per un anno e sono rieleggibili.

 

Art. 8 - Mezzi

I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dai contributi sociali ordinari o straordinari delle socie, da possibili contributi pubblici e/o privati, da donazioni e lasciti, dai proventi delle attività dell’Associazione e da altre eventuali fonti.

 

Art. 9 - Esercizio sociale

L’esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 10 - Firma

Il Comitato designa le due persone aventi diritto di firma collettiva.

 

Art. 11- Responsabilità

Per gli obblighi finanziari dell’Associazione risponde solo il patrimonio dell’Associazione. È esclusa la responsabilità personale delle socie.

 

Art. 12 - Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con una maggioranza di due terzi delle socie presenti. L’eventuale saldo attivo verrà devoluto a un’organizzazione esente d’imposta con scopi analoghi della Svizzera italiana. Una ripartizione tra le membre è esclusa. 

 

 

Approvato dall’Assemblea costitutiva il 16 maggio 2017 svoltasi a Giubiasco.

Entrato in vigore il 1° luglio 2017